LEGGE 23 dicembre 1996, n. 649 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

Coming into Force24 Dicembre 1996
Enactment Date23 Dicembre 1996
Published date23 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/23/096G0681/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.300 del 23-12-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.

  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"ART. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). - 1. Per quanto concerne gli edifici di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di...

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