DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

Coming into Force23 Ottobre 1996
Enactment Date23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0570/CONSOLIDATED/20170529
Published date23 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi nel campo della ricerca

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.

  2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Interventi nel settore della pubblica istruzione).

((1. Per quanto concerne gli edifici di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

  2. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  3. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica istruzione

  1. Per quanto concerne gli edifici . . . adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

  2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

  3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica istruzione

  1. Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999. 5

  2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

  3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica istruzione

  1. Per quanto concerne gli edifici . . . adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999. (5)

  2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

  3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.8

Art 2.

Interventi nel settore agricolo

  1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni...

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