DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 470 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione

Coming into Force27 Luglio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/26/082U0470/CONSOLIDATED/20080704
Published date26 Luglio 1982
Enactment Date08 Giugno 1982
Official Gazette PublicationGU n.203 del 26-07-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la qualita' delle acque di balneazione;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.

Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

Art 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

  1. "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione e' espressamente autorizzata ovvero non vietata;

  2. "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);

  3. "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facolta' prevista al punto c) del successivo art. 4;

  4. "periodo di campionamento" e' il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

Art 3.

Allo Stato competono:

  1. le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto;

  2. l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;

  3. le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanita'.

Art 4.

Alle regioni competono:

  1. la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;

  2. la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;

  3. la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

  4. la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;

  5. la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;

  6. la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.

I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura dei presidi e servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici sanitari comunali.

I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 4.

Alle regioni competono:

  1. la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;

    b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;

  2. la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

  3. la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;

  4. la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;

  5. la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

    Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.

    I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura dei presidi e servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici sanitari comunali.

    I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 4.

Alle regioni competono:

  1. la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali;

  2. l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;

  3. la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

  4. la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;

  5. la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;

  6. la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.

I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali.

I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano. 4

Art 5.

Ai comuni competono:

  1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;

  2. la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;

  3. la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorita' competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);

  4. l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia...

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