DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione

Coming into Force16 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/15/093G0173/CONSOLIDATED/20040610
Enactment Date13 Aprile 1993
Published date15 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.87 del 15-04-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualita' delle acque di balneazione, anche in base alle facolta' previste dalla predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneita' delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

  2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 e' subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

  3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilita' di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988.

Art 1.
  1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di...

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