Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 11.627.450.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004 .
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 5
Art
1 bis.
Art. 1-bis. (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul) .
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste".
Art
1 bis.
Art. 1-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
1 bis.
Art. 1-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul).
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste". 5