LEGGE 11 agosto 2003, n. 231 - Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Coming into Force27 Agosto 2003
Enactment Date11 Agosto 2003
Published date26 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/26/003G0244/CONSOLIDATED/20160801
Official Gazette PublicationGU n.197 del 26-08-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)

  1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

    1. Joint Forge in Bosnia;

    2. Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

    3. Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

    4. NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

    5. United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

    6. Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

    7. Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

    8. United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

  2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.

  3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.

  4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

  5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. 6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)

  1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

  2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

  3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. 4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan) 1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Rinvii normativi) 1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali) 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle...

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