Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEGGE 18 marzo 2003, n. 42 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra
Coming into Force | 21 Marzo 2003 |
Enactment Date | 18 Marzo 2003 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2003/03/20/003G0061/CONSOLIDATED/20100508 |
Published date | 20 Marzo 2003 |
Official Gazette Publication | GU n.66 del 20-03-2003 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "euro 1.930.389" sotto sostituite dalle seguenti: "euro 2.918.692";
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: ", nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - (Partecipazione italiana ai processi di pace in corsa per la Somalia e il Sudan). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante...
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