Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977.
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 852 - Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti
Coming into Force | 25 Dicembre 1976 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1976/12/24/076U0852/CONSOLIDATED/19771229 |
Enactment Date | 23 Dicembre 1976 |
Published date | 24 Dicembre 1976 |
Official Gazette Publication | GU n.342 del 24-12-1976 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e di stabilire nella stessa materia nuove norme per le dichiarazioni e i versamenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408, e' prorogato al 31 dicembre 1977.
I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978.
Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408, e' prorogato al 31 dicembre 1977.2
I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978.2
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la...
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