DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228 - Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257)

Coming into Force30 Dicembre 2010
Published date30 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/30/010G0257/CONSOLIDATED/20110712
Enactment Date29 Dicembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.304 del 30-12-2010
Capo I INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan

  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

    1. al sostegno al settore sanitario;

    2. al sostegno istituzionale e tecnico;

    3. al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

    4. al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

  4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana".

  5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan

  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con i Governi pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

    1. al sostegno al settore sanitario ed educativo;

    2. al sostegno istituzionale e tecnico;

    3. al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

    4. al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

  4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

  5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.

Art 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

  1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 14.327.451 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e...

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