LEGGE 5 marzo 2010, n. 30 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (10G0051)

Coming into Force09 Marzo 2010
Enactment Date05 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/08/010G0051/CONSOLIDATED/20100508
Published date08 Marzo 2010
Official Gazette PublicationGU n.55 del 08-03-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1° GENNAIO 2010, N. 1

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: "E' autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "Sono autorizzate", dopo le parole: "euro 14.184.085" sono inserite le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".

All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: "il Ministero degli affari esteri puo' conferire" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,".

All'articolo 4, al comma 3, le parole da: "in prova." fino a: "cessazioni del personale," sono sostituite dalle seguenti: "in prova, comprensivo delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma,", e la cifra: "7.169.600" e' sostituita dalla seguente: "7.615.600".

All'articolo 5, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

"15-bis. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MlNUSTAH)";

al comma 17, le parole: "euro 9.323.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.643.594" e le parole: "euro 6.900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.220.094".

All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "alloggio gratuiti," sono inserite le seguenti: "nella missione MINUSTAH" e dopo le parole: "commi 8" sono inserite le seguenti: ", 15-bis".

All'articolo 7, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010".

All'articolo 9:

il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

  1. per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonche' del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei...

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