LEGGE 7 marzo 2001, n. 58 - Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

Coming into Force04 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/20/001G0111/CONSOLIDATED/20110704
Published date20 Marzo 2001
Enactment Date07 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Fondo per lo sminamento umanitario)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

  1. campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

  2. censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;

  3. assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,

  4. ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine;

  5. sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

  6. fondazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;

  7. sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

Art 1.

Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi

  1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

  1. campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;

  2. censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;

  3. assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,

  4. ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;

  5. sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;

  6. fondazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;

  7. sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

Art 1.

Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi

  1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalita' che...

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