LEGGE 4 novembre 2005, n. 230 - Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

LEGGE 4 novembre 2005, n.230

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e

delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. L'universita', sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con piena liberta' di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attivita' di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi

  1. il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneita' scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare

1) le modalita' per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le universita', assicurando la pubblicita' degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia; 2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilita'; 3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1); 4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita'; b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorita' per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni; c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati e' riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici; d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno; e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore gia' bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole universita', mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma e' subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

8. Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori della idoneita' di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle universita' e' soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita', previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un periodo di docenza nelle universita' italiane, e possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui e' attribuito il livello...

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