Le procedure adr nell'ordinamento italiano

AutoreGiampiero Dinacci
Pagine29-48
LE PROCEDURE ADR
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
di Giampiero Dinacci
S: 1. L’accesso alla giustizia: criticità e soluzioni. – 2. I sistemi ADR: procedimen-
ti aggiudicativi e negoziali. – 3. I procedimenti aggiudicativi nel nostro ordinamento: a)
l’arbitrato in materia di lavoro; b) l’arbitrato delle Camere di commercio – c) l’arbitrato
Consob – d) l’arbitrato societario – e) l’Arbitro Bancario Finanziario. – 4. I procedimenti
negoziali nel nostro ordinamento: a) la conciliazione delle controversie in materia di la-
voro – b) la conciliazione delle Camere di Commercio – c) la conciliazione delle contro-
versie in materia di telecomunicazione – d) la conciliazione delle controversie in materia
di subfornitura – e) la conciliazione delle controversie in materia di turismo – f) la conci-
liazione nel processo societario riformato – g) la conciliazione on-line – h) la conciliazio-
ne delle controversie in materia di affiliazione commerciale – i) la conciliazione nel codi-
ce del consumo – l) la conciliazione delle controversie tra investitori e intermediari
finanziari – m) la conciliazione delle controversie in materia di patto di famiglia – n) la
conciliazione delle controversie tra tintolavanderie e consumatori. – 5. La mediazione
obbligatoria nel sistema del d. lgs. 28/2010.
1. L’accesso alla giustizia: criticità e soluzioni
Il modello di risoluzione dei conflitti giuridici interpersonali fondato sul processo
civile è oramai in crisi profonda, soprattutto per effetto dello straordinario aumento
del contenzioso registrato negli ultimi decenni.
La proliferazione delle cause civili è dovuta a una molteplicità di cause: l’espan-
sione degli ambiti della vita di relazione regolati dal diritto, l’aumento del numero e
della complessità delle norme giuridiche, l’incremento delle occasioni di conflitto, il
diffondersi di un’elevata propensione alla litigiosità1.
1 Il libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale
presentato dalla Commissione delle Comunità Europee il 19 aprile 2002 rileva che l’accesso alla giustizia per
tutti – diritto fondamentale consacrato dall’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo – è minacciato dal fatto che “le controversie sottoposte agli organi giurisdizionali si moltiplicano,
le procedure tendono ad allungarsi e i costi sopportati in occasione di tali procedimenti ad aumentare. La
quantità, la complessità e la natura tecnica dei testi legislativi contribuiscono d’altra parte a rendere più
difficile l’accesso alla giustizia”.
30 Parte I – Commenti
Questi fattori di crisi, divenuti oramai strutturali, hanno determinato, anche in
conseguenza della scarsità delle risorse dedicate a migliorare l’efficienza e la produt-
tività del sistema giudiziario, la progressiva paralisi della giustizia ordinaria.
È opinione condivisa da molti, e tra questi dal nostro legislatore, che la soluzione
del problema consista nel delegare la gestione di alcune categorie di conflitti, non più
allo Stato, ma ad enti e istituzioni intermedie che a loro volta ne affidano la decisione
o la conciliazione a un terzo2.
Si ritiene infatti che i c.d. metodi alternativi di soluzione dei conflitti (in inglese,
ADR = Alternative Dispute Resolution), tra i quali si suole far rientrare l’arbitrato, la
conciliazione e la mediazione, in ragione della loro informalità, rapidità ed economi-
cità, siano in molti casi assai più efficaci rispetto al processo ordinario, e consentano
di risolvere in maniera appagante controversie piccole e grandi, “anche qualitativa-
mente diverse rispetto a quelle tradizionali”3.
Vi è però chi ritiene, non senza qualche fondamento, che i sistemi ADR, più che
svolgere un ruolo deflattivo del contenzioso tradizionale, “permettano l’emersione di
una domanda di giustizia che rimarrebbe altrimenti inascoltata”4.
In effetti l’esperienza dimostra che i procedimenti ADR hanno ad oggetto, preva-
lentemente, le c.d. small claims, vale a dire le controversie individuali di modesto
valore, insorte tra professionisti e consumatori, che non è conveniente sottoporre alla
cognizione del giudice ordinario.
Nell’ambito delle procedure ADR si distinguono i procedimenti aggiudicativi –
essenzialmente l’arbitrato, nelle sue varie tipologie – nei quali un terzo decide la
controversia attribuendo a una parte la ragione o il torto, da quelli facilitativi – la
mediazione – nei quali il terzo non decide la lite ma “facilita” il negoziato delle par-
ti rivolto a conciliare la lite.
2. I sistemi ADR: procedimenti aggiudicativi e negoziali
L’arbitrato, disciplinato dal nostro codice di procedura civile agli artt. da 806 a
840, non è, propriamente, un metodo alternativo al processo civile, distinguendosi da
questo soltanto per le minori formalità del rito e per essere la decisione della contro-
versia affidata ad un giudice privato – l’arbitro – scelto dalle parti, anziché dal giudi-
ce statuale: si tratta dunque di un metodo di soluzione dei conflitti, che, pur presen-
tando, rispetto al processo ordinario, gli innegabili vantaggi della rapidità e della
2 Per B, La conciliazione amministrata per la risoluzione al ternativa delle co ntroversie socie-
tarie, in Giur. it., 2005, 1551 la litigi osità viene cos ì “degiurisdizionalizz ata”, sottraendola al monopolio
dello Stato.
3 B, op. e loc. cit.
4 B, La diffusi one della giustizia a lternativa in Italia n el 2009: i risultati di una ricerca, in
Quarto rapporto sulla diffusione del la giustizia alternati va in Italia, 36, consultabile sul sito www.isdaci.
it; in questa pros pettiva Z G F, La nu ova mediazione nella prospettiva e uropea: note a
prima lettura, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 2, 6 63, rileva che “la concili azione agisce spesso, d i fatto,
da completamento della domanda di giustizia o addirittura come via elett iva per la realizzazione dell’ord i-
namento”.

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