La domanda di mediazione ed i suoi effetti sostanziali

AutoreRoberto Martino
Pagine61-73
LA DOMANDA DI MEDIAZIONE
ED I SUOI EFFETTI SOSTANZIALI
di Roberto Martino
S: 1. Premessa. – 2. Individuazione degli effetti sostanziali della domanda di media-
zione: a) effetti sulla prescrizione. – 3. Segue: b) effetti sulla decadenza. – 4. Segue: c)
elementi della domanda di mediazione ed identificazione del diritto in contesa. – 5. Mo-
mento a cui ricollegare gli effetti sostanziali: la comunicazione alle altre parti della do-
manda di conciliazione.
1. Premessa
In una legge quadro diretta a regolare in modo organico la mediazione finalizzata
alla conciliazione non poteva mancare una specifica disciplina degli effetti sostanzia-
li della domanda di mediazione.
L’art. 5, 6° co., d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede testualmente: “Dal momento
della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescri-
zione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione
impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal
deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”.
Sull’opportunità di una specifica disciplina degli effetti sostanziali della domanda
di conciliazione non si può che convenire, anche se – come si vedrà più avanti – la
disposizione solleva, quanto al suo contenuto normativo, qualche perplessità e non
appare scevra da difficoltà applicative.
Sulla spinta della normativa comunitaria1, il legislatore italiano ha cercato di per-
seguire l’ambizioso obiettivo di creare un ambiente giuridico favorevole alla risolu-
1 Mi riferisco, in particolare, alla Direttiva CEE 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE, Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (in
G.U.U.E. 24 maggio 2008, n. L 136). Tale direttiva muove dalla necessità di perseguire in maniera più incisi-
va l’obiettivo di semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia in relazione alle controversie in materia ci-
vile e commerciale che presentino carattere transfrontaliero. Peraltro, il legislatore comunitario è consapevo-
le che “nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni (le norme sulla mediazione
contenute nella direttiva medesima: n.d.r.) anche ai procedimenti di mediazione interni” (v. il considerando
n. 8 della Direttiva 2008/52/CE, cit.); e ciò sull’evidente assunto che l’istituzione di principi fondamentali nel

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