Il D. Lgs. N. 28 del 2010 tra mediazione ed arbitrato: ARB-MED, MED-ARB e medaloa

AutoreAndrea Panzarola
Pagine87-98
TRA MEDIAZIONE ED ARBITRATO:
ARB-MED, MED-ARB E MEDALOA
di Andrea Panzarola
S: 1. Premessa. – 2. Il problema della mediazione delegata dall’arbitro. – 3. La tec-
nica della Med-Arb ed il d. lgs. n. 28 del 2010. – 4. Sulla fusione di Mediation” e “Last-
Offer Arbitration” (Medaloa). – 5. Conclusioni.
1. Premessa
L’art. 5, comma 5, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 281 prevede che in un qualunque con-
tratto possa essere inserita una clausola, con la quale gli stipulanti si impegnano – in
caso di futura controversia – a ricorrere alla mediazione. La eventuale inosservanza
di tale clausola ad opera delle parti contraenti – aggiunge la norma – può indurre2,
vuoi il giudice, vuoi l’arbitro, ad assegnare loro un termine per la presentazione del-
la domanda di mediazione. Il riferimento all’arbitro lascia intendere facilmente che
la mediazione, anziché precedere il comune processo civile dinanzi al magistrato
togato, può essere pattiziamente coordinata allo svolgimento di un giudizio arbitra-
le3. Il rapporto cronologico che dovrebbe intercedere secondo il legislatore fra i due
procedimenti appare chiaro4. L’arbitrato si dovrebbe aprire una volta conclusasi ne-
1 Recante “attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
2 Soltanto dietro sollecitazione della parte interessata, proposta nella prima difesa. Risalta la differenza con
il regime valevole per la mediazione c.d. obbligatoria, nella quale il potere di rilevare la c.d. improcedibilità
spetta anche al giudice (art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2010).
3 Anche il c.d. “collegato lavoro” istituisce un raccordo fra mediazione (che vi conserva il nome di “conciliazione”)
ed arbitrato. In particolare, secondo l’art. 412 c.p.c. (quale sostituito dall’art. 31, comma 5, l. 4 novembre 2010, n.
183), in caso di mancata conciliazione della lite, le parti possono accordarsi per la risoluzione della controversia,
affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolverla in via arbitrale. Non sfuggirà che, secondo tale
previsione, la medesima commissione di conciliazione, che ha provveduto senza successo alla mediazione, può
curare – dietro accordo delle parti – la soluzione in via arbitrale della contesa. Cfr. B, ADR nel c.d. collegato
lavoro (Prime riflessioni sull’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183), in www.judicium.it, spec. § 6, 17; D-
, La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, in AA.VV., Il contenzioso del lavoro, a cura di Cinelli
e Ferraro, Torino, 2011, 106 ss., spec. 124 ss.; L, in AA.VV., I profili processuali del collegato lavoro, a cura di
Sassani e Tiscini, Roma, 2010, 58 ss. Per riferimenti ulteriori v. l’altro nostro saggio in questo volume.
4 Nel contesto di un precetto per altri versi piuttosto generico: ad es. quanto alle conseguenze del rinvio della

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