Durata del procedimento di mediazione e «termine ragionevole» del processo

AutoreRoberto Martino
Pagine49-59
DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
E «TERMINE RAGIONEVOLE» DEL PROCESSO
di Roberto Martino
S: 1. Premessa. – 2. Durata del procedimento. – 3. Procedura di mediazione e «ter-
mine ragionevole» del processo.
1. Premessa
La nuova legge quadro in tema di mediazione determina il periodo di durata mas-
sima della procedura, con particolare riguardo, da un lato, all’applicabilità a detto
procedimento della sospensione feriale dei termini (l. 7.10.1969, n. 742) e, dall’altro,
alla computabilità della durata della procedura ai fini dell’equa riparazione per vio-
lazione del “termine ragionevole” del processo previsto dall’art. 6, § 1, CEDU1 (art.
2 l. 24.03.2001, n. 89).
L’art. 6 d. lgs. 4.03.2010, n. 28 stabilisce, in primo luogo, che «il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi»; dispone, inoltre, che il pe-
riodo di tempo sopra indicato «decorre dalla data di deposito della domanda di con-
ciliazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della
stessa»; prevede, infine, che il termine di durata legale del procedimento non è sog-
getto a sospensione feriale «anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della
causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’art. 5»2.
A sua volta, l’art. 7 d. lgs. 28/2010 statuisce che «il periodo di cui all’art. 6 e il
periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, non si compu-
tano ai fini di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».
Le norme sopra richiamate hanno, in parte, matrice comunitaria3. Mi pare, tuttavia,
che la ratio della disciplina in esame sia, essenzialmente, quella di legittimare a livello
1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la
l. 4.08.1955, n. 848.
2 Ai sensi dell’art. 5, 1° co., d. lgs. 28/2010, quando la mediazione è obbligatoria, il giudice, ove rilevi che la
procedura sia già iniziata ma non si sia ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di quattro mesi previsto dall’art. 6; allo stesso modo provvede quando la mediazione non sia stata esperita, asse-
gnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di conciliazione.
3 La Direttiva 2008/52/CE (in G.U.U.E. 24.05.2008, n. L 136) si limita a rilevare che «in virtù del diritto na-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT