Regolamento recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni, di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Mi...

IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante "Delega al Ministro Walter Veltroni in materia di spettacolo e sport"; Visto l'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con il quale sono state istituite le nuove commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo; Visto l'articolo 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, con il quale e' stata prevista la costituzione del comitato per i problemi dello spettacolo; Visti gli articoli 1 e 7, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il proprio decreto 6 maggio 1997, con il quale si e' provveduto alla istituzione del comitato per i problemi dello spettacolo; Ritenuto di dover determinare le modalita' di convocazione e funzionamento delle citate commissioni nonche' di costituzione e convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 380/GA418 del 4 giugno 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Costituzione del comitato per i problemi dello spettacolo Art. 1.

1. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' composto da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non meno di cinque e da non piu' di undici componenti.

2. Il comitato e' composto, complessivamente, dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, che lo presiede, dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nonche' dagli ulteriori componenti di ciascuna sezione, nei limiti di cui al comma 1.

3. Le sezioni del comitato sono composte da appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria, nonche' dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che ne presiede le sedute.

Art. 2.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la musica sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni liricosinfoniche, di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n.

134; b) un rappresentante dell'associazione tra i teatri di tradizione, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; c) un rappresentante delle altre associazioni tra i soggetti disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800; d) un rappresentante indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti delle forme di espressione musicale non disciplinate dalla citata legge n. 800 del 1967; e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo; f) un rappresentante delle associazioni sindacali del personale artistico delle istituzioni musicali; g) due rappresentanti delle associazioni sindacali degli altri lavoratori dello spettacolo nel campo della musica; h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici musicali.

Art. 3.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la danza sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo; b) un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa dei soggetti che operano nella produzione di attivita' di danza; c) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni liricosinfoniche, individuato tra le fondazioni che siano dotate di un proprio stabile corpo di ballo; d) un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo nel campo della danza; e) un rappresentante delle associazioni sindacali degli artisti e coreografi nel campo della danza; f) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici di danza.

Art. 4.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per il teatro sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica; b) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti privati operanti nell'ambito della stabilita' teatrale; c) un rappresentante delle associazioni delle compagnie teatrali; d) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale; e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo; f) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro; g) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo nel campo...

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