Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione da prestare anche mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «testo unico», che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo 161 in base al quale la CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158 del medesimo testo unico; Visto il testo unico ed in particolare l'articolo 107 che disciplina l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del testo unico, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie; Visto l'articolo 114 del testo unico secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106 del testo unico; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per

  1. «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993,

    n.

    385; b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico; c) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico; d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale; e) «esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall'ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti

    1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attivita' dello stato patrimoniale; 2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

    2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislalivi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

    214; si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a)

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    .

    - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41; si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001» - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.

    302)

    1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario...

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