DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. 455 - Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3 della legge 23 marzo 1998, n. 110, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991; Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620, recante ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

391; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, degli affari esteri, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritto di costitutore

1. Il diritto su una nuova varieta' vegetale e' conferito mediante una privativa concessa in conformita' al presente decreto.

2. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonche' nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, purche' non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Diritti patrimoniali e diritto morale

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta' vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto a essere riconosciuto autore puo' essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona da lui designata a tale effetto; quando tale designazione manchi o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto puo' essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori ed altri discendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta'; b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere precedenti.

2. Si intende per varieta' un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore puo' essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'entita' rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.

Art. 4.

Condizioni per la protezione

1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e': a) nuova; b) distinta; c) omogenea; d) stabile.

Art. 5.

N o v i t a'

1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto ne' consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta': a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni.

Art. 6.

Distinzione

1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purche' detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varieta'; b) e' presente in collezioni pubbliche; c) e' descritta in pubblicazioni.

Art. 7.

Omogeneita'

1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 8.

Stabilita'

1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 9.

Deposito della domanda

1. Il costitutore ha facolta' di scegliere lo Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varieta' vegetali - di seguito indicata con la sigla UPOV - presso la cui autorita' competente desidera depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore.

Art. 10.

Trattamento nazionale

1. Alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di uno degli Stati aderenti all'UPOV si applicano le disposizioni del presente decreto a condizioni di reciprocita'.

2. Alle persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio o sede nel territorio di uno Stato aderente all'UPOV si applicano le disposizioni del presente decreto in base ad accordi bilaterali a condizioni di reciprocita'.

Art. 11.

Diritto di priorita'

1. Il costitutore di una nuova varieta' vegetale o il suo avente causa puo' rivendicare il diritto di priorita' della prima domanda depositata anteriormente in uno Stato aderente all'UPOV, per ottenere un titolo di protezione della stessa varieta'.

2. Il diritto di priorita' puo' essere fatto valere solo se il deposito della domanda di protezione e la dichiarazione di rivendicazione della priorita' vengono effettuati entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

3. Il costitutore, entro il termine di due anni dalla scadenza del termine di priorita', puo' fornire ogni informazione, documento o materiale disponibile ai fini dell'esame previsto dall'articolo 18.

4. I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito al comma 2, quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzo della varieta' oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda seguente. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi.

Art. 12.

Protezione provvisoria

1. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad un'equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

Art. 13.

Contenuto del diritto

1. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata; b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente all'articolo 6; c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta' iniziale, quando: a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale, o da una varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta' iniziale pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale; b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale.

5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso...

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