VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che dispone per la graduale attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo lelle disposizioni legislative da mettere in attuazione per prime in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 105 del medesimo R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in forza del quale devesi emanare il regolamento per l'applicazione del decreto stesso, nonche' stabilire la data di entrata in vigore di tale decreto e del regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
E' approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.