REGIO DECRETO 29 giugno 1939, n. 1127 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

Coming into Force29 Agosto 1939
End of Effective Date18 Marzo 2005
Published date14 Agosto 1939
Enactment Date29 Giugno 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/08/14/039U1127/CONSOLIDATED/20050304
Official Gazette PublicationGU n.189 del 14-08-1939
TITOLO I Diritti di brevetto.
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Tenuta presente la necessita' di' provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di invenzioni, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. (Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Tenuta presente la necessita' di' provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di invenzioni, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. (Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

((I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.

La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati)).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 1 bis.

Art. 1-bis.

((1. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  1. se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

  2. se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.))

Art 1 bis.

Art. 1-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 2.

(Art. 19 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo e' diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche' esso possa formare oggetto di brevetto. Ogni altro prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova in contrario, col metodo o processo che e' oggetto del brevetto.

Art 2.

((Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

L'esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. Ove il prodotto sia nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che e' oggetto del brevetto)).

Art 2.

((1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

  1. se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;

  2. se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

  1. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.))

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 3.

(Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Se l'invenzione consiste in un perfezionamento di altra invenzione, protetta da brevetto, di spettanza dello stesso titolare, puo' concedersi un brevetto completivo, valido per tutta la durata di quello principale.

Il brevetto completivo e' subordinato al principale per la decadenza in seguito a mancato pagamento delle tasse, ma non per le altre cause di decadenza, ne' per quelle di nullita'.

Art 3.

(Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che...

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