LEGGE 14 ottobre 1985, n. 620 - Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali

Coming into Force27 Novembre 1985
End of Effective Date18 Marzo 2005
Enactment Date14 Ottobre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/11/12/085U0620/CONSOLIDATED/20050304
Published date12 Novembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.266 del 12-11-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978. 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 dell'atto stesso.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 dell'atto stesso. 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

Art 3.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente:

"Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale".

Il terzo comma dello stesso articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno ne', in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante".

Art 3.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente:

"Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale".

Il terzo comma dello stesso articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno ne', in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante". 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

Art 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente:

"Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorita', e' concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorita', entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si e' rivendicata la priorita' sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito".

Art 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente:

"Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorita', e' concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorita', entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si e' rivendicata la priorita' sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito". 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e'...

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