IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 marzo 1998, n. 110, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620, recante ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, degli affari esteri, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Diritto di costitutore
Il diritto su una nuova varieta' vegetale e' conferito mediante una privativa concessa in conformita' al presente decreto.
Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonche' nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, purche' non contrastino con le disposizioni del presente decreto.