Posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore diverse dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, recante disposizione in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore, e' pari a 1 euro e la giocata minima e' di 2 euro;

Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a 3 euro;

Visto, altresi', il secondo periodo del succitato...

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