DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56 - Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP). (13G00098)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante «Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'»;

Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto medesimo in regime di sperimentazione gestionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si e' espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del 22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, quale sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - L'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, recita: «Capo IV - Norme finali Art. 14 (Razionalizzazione di taluni enti sanitari). - 1. La societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni gia' svolte dalla societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) gia' costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'. 3...

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