DECRETO 18 marzo 2010 - Modalita'' di offerta e obblighi degli operatori nell''ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato. (10A05365)

Titolo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n.7/2007) che stabilisce che sono definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico le quote dell'importazione di gas da offrire al mercato regolamentato delle capacita' - PSV, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati autorizzati e che sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorita') le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori;

Visti l'art. 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la conseguente segnalazione dell'Autorita' PAS 18/09 ed in particolare il punto 1.15;

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) recante misure per l'efficienza del settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME); entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 19 marzo 2008), con il quale sono stabilite le quote da offrire al mercato regolamentato delle capacita' di cui alla delibera n. 22/04 - PSV, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007;

Ritenuto opportuno, in applicazione del citato art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, adeguare le norme del decreto ministeriale sopra richiamato con l'emanazione del presente decreto;

Considerato che in attesa della definizione della disciplina del mercato del gas naturale di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 99/2009, il mercato regolamentato delle capacita' - PSV, permane l'ambito di riferimento per l'allocazione della capacita' di trasporto correlata alle partite di gas scambiate nel sistema nazionale;

Ritenuto che ai fini di un approccio graduale alla realizzazione di un mercato organizzato del gas sia opportuno sviluppare uno strumento che agevoli l'adempimento dell'obbligo di offerta delle quote di gas importato, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, minimizzando i costi di transazione e incrementando la trasparenza dei prezzi, anche mediante la predisposizione di contratti standard che lascino alle parti la definizione finale del prezzo semplificando le operazioni di acquisto e di vendita;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce:

    1. le modalita' con cui gli...

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