DECRETO 19 giugno 2003 - Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n.

963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche; Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2003 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), in particolare l'art. 69, comma 14, che dispone la proroga fino al 2003 del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000/2002; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 2002, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002 e 5 luglio 2002, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/volante relativamente all'anno 2002; Ravvisata, anche per il 2003, la necessita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli...

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