DECRETO 2 luglio 2003 - Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante ´Tutela del patrimonio storico artistico della Prima guerra mondialeª, di seguito denominata ´leggeª; Visti in particolare gli articoli 8 e 11, che prevedono la concessione di contributi statali per interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose costituenti il predetto patrimonio e demandano ad un decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, la determinazione dei criteri e delle modalita' di accesso al contributo da parte dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 4; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante ´Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali e ambientaliª; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ´Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiª; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante ´Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localiª; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001 che nomina il comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima guerra mondiale; Considerato che il comitato tecnico-scientifico sopra richiamato, presieduto dal Direttore generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, si e' riunito in data 25 marzo 2002, 29 maggio 2002, 13 giugno 2002 e ha definito i criteri tecnico scientifici a norma dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge, e che i criteri medesimi sono stati adottati con decreto ministeriale 4 ottobre 2002; Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione del contributo statale agli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge, con particolare riferimento alle modalita' di finanziamento e di rendicontazione, nonche' ai controlli; Decreta

Art. 1.

  1. Ai fini dell'ammissione al contributo statale di cui al presente decreto, i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge presentano domanda alla Soprintendenza competente per territorio, allegando la documentazione di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge.

  2. Per i beni assoggettati alla tutela di cui al titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' necessaria l'autorizzazione o l'approvazione previste dal capo II del decreto medesimo.

  3. Per i beni diversi da quelli di cui al comma 2, la...

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