LEGGE 7 marzo 2001, n. 78 - Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Coming into Force31 Marzo 2001
Published date30 Marzo 2001
Enactment Date07 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/30/001G0135/CONSOLIDATED/20120312
Official Gazette PublicationGU n.75 del 30-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Principi generali)

  1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

  2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

    1. forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

    2. fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

    3. cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

    4. reperti mobili e cimeli;

    5. archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

    6. ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

  3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

  4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.

  5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

  6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 1.

(Principi generali)

  1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

  2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

    1. forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

    2. fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

    3. cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

    4. reperti mobili e cimeli;

    5. archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

    6. ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

  3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

  4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.

  5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

  6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico". 4

Art 2.

(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

  1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:

    1. i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

    2. i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

    3. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    4. lo Stato.

  2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

  3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

  1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:

    1. i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

    2. i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

    3. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    4. lo Stato.

  2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

  3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza 4

Art 3.

(Compiti dello Stato)

  1. Lo Stato:

  1. promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

  2. promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

  3. puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Compiti dello Stato)

  1. Lo Stato:

  1. promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

  2. promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

  3. puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale. 4

Art 4.

(Competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali)

  1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':

    1. promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

    2. definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

    3. individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

    4. realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

    5. puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 8;

    6. cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

    7. vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

  2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

  3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i...

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