LEGGE 21 marzo 2005, n. 39 - Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della

30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali

  1. Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

    4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

    5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

    6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

    7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

    8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 208 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004

    Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali). - 1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

    2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

    3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali

    a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

    4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

    5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

    6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

    7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

    8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

    .

    Art. 2.

    Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

    Art. 3.

    Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

    1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

    Nota all'art. 3

    - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002

    Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missiane internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.

    .

    Art. 4.

    Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate

    albanesi

    1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

    2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

    Note all'art. 4

    - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, della legge n. 15 del 2002

    Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT