MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1997, N. 108.
All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne' interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilita' degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio".
All'articolo 2:
al comma 5, secondo periodo, le parole: "secondo comma," sono soppresse;
al comma 6, le parole: "per una spesa complessiva non superiore a lire 4.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio".
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. In relazione alle esigenze connesse alle operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa e' determinato nella stessa misura spettante al personale militare.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis, valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo...