LEGGE 13 marzo 1998, n. 42 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonche' proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina

Coming into Force15 Marzo 1998
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/03/14/098G0094/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date13 Marzo 1998
Published date14 Marzo 1998
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonche' proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Andreatta, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Flick

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1998, N. 1.

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unita' di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, e' prorogato al 30 luglio 1998.

  1. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri...

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