Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: .

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali (( 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali.», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio

2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno

2004;

c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e)

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al

Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge

31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito dal rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti al sensi dell'art.

132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

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Art. 1-bis

Proroga di termini in materia di previdenza agricola (( 1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2006».

2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente:

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006

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3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 01, del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:

Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza agricola). - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi' determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999

del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La

Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei

Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi al suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre

1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 dicembre 1989, n. 389.

5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la...

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