DECRETO 8 agosto 2009 - Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l''iscrizione nell''elenco prefettizio e modalita'' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell''articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (09A09801)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle modalita' di tenuta dell'elenco medesimo;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari

  1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

  2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:

    1. svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;

    2. non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a questi;

    3. non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;

    4. non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

    5. non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti...

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