DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Coming into Force28 Aprile 1993
Published date27 Aprile 1993
Enactment Date26 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/27/093G0187/CONSOLIDATED/20180322
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare piu' efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

  1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:

    1. chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico;

    2. chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

  2. La pena di cui al comma 1 e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.

  3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.".

Art 1.

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

  1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. - ((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:

    1. con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

    2. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)).

  2. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.

    3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

    ((1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale puo' altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie:

    1. obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter;

    2. obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

    3. sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

    4. divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc- cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

    1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al comma 1- bis, lettera a).

    1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

    1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

    1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni...

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