DELIBERAZIONE 19 giugno 2008 - Disposizioni per l''organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province.

IL COMITATO

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989, le attivita' e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal decreto sopracitato, per la parte applicabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le competenze delle province;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione;

Visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la direttiva n. 6:

Art. 1.

Assetto organizzativo

  1. La funzione statistica e' una funzione necessaria delle province ed e' svolta in modo unitario dagli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale, sia con riferimento alle attivita' di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per conto e nell'interesse della provincia stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005.

  2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale e' realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unita' organica a se stante.

  3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, le province possono istituire uffici di statistica...

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