DECRETO 8 Agosto 2007 - Organizzazione e servizio degli 'steward' negli impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera b); l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonche' gli articoli 19-ter e 19-quater;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonche' l'art. 5, commi 2 e 3;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2006;

Considerato che le norme sopra richiamate:

  1. affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla societa' sportiva organizzatrice dell'evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;

  2. non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, ne' di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;

  3. prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalita' di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell'ordine;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

    Art. 2. Obblighi delle societa' sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

  2. Le societa' organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati "steward", assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza".

  3. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle societa' organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  4. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato "G.O.S.", nominato ai sensi dell'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", come successivamente modificato ed integrato, nonche' degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria "ordinanza", i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

    Art. 3.

    Selezione e formazione del personale

  5. La societa' sportiva responsabile dei servizi di cui all'art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attivita' di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.

  6. La stessa societa' trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attivita' di steward al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla societa' sportiva.

  7. Il personale selezionato con le modalita' sopra specificate e' avviato, a cura delle societa' sportive di cui all'art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacita' professionali di cui all'allegato A del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato B del presente decreto.

  8. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei...

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