DECRETO 30 dicembre 2002 - Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59", ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici", ed in particolare l'art. 11, recante l'istituzione dell'Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 di conferimento, all'avv. Luigi Mazzella, dell'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", come modificata dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto in data 5 aprile 2001 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri personale non dirigente, sottoscritta in data 16 febbraio 1999; Ritenuta la necessita' di rinnovare l'atto fonte disciplinante l'organizzazione del Dipartimento e di introdurre alcune prime modifiche urgenti all'organizzazione medesima; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del C.C.N.L. area dirigenza e dell'art. 6, comma 3, lettera C, del C.C.N.L. comparto ministeri, nella riunione del 23 dicembre 2002; Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

F u n z i o n i 1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per la funzione pubblica 1. Il Ministro per la funzione pubblica, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di Governo del Dipartimento.

  1. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

  2. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

  3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

  4. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

    Art. 4.

    Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.

  5. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

  6. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate

    1. "Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento": coordinamento dell'attivita' degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale, come esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici, coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici, rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento, attivita' di vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; b) "Servizio per gli affari internazionali": coordinamento dei rapporti internazionali tenuti da uffici del Dipartimento, raccolta di documenti, atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di riforma di altri Paesi, coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, libera circolazione dei lavori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e Paesi dell'Unione europea, attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri Paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana; c) "Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica": organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento, predisposizione di un programma di sicurezza dei dati, attivita' connesse alla partecipazione al SISTAN, analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle collaborazioni affidate alle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni, di cui all'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  7. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento puo' conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento.

  8. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento...

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