N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Premesso che la societa' ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per contrasto con gli artt. 53 e 27 della Costituzione.

Prima di valutare se l'eccezione in parola sia o meno assistita dal requisito della 'non manifesta infondatezza', e' necessario e preliminare esaminare la rilevanza della questione di costituzionalita' sulla decisione che la scrivente Commissione e' chiamata ad emettere nella presente controversia.

A - A tale fine si premette quanto segue.

L'Agenzia delle entrate con autonomi avvisi di accertamento a carico di Acque Chiare s.r.l. ha riportato a materia imponibile tutti i costi e le spese dichiarati dalla predetta societa' relativamente agli armi 2004, 2005 e 2006, sul presupposto che la stessa, allorche' ha costruito (nel 2004 e 2005) le unita' immobiliari poi vendute (nel 2006 e successivamente), ha svolto attivita' qualificabile come reato, cioe' attivita' di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 6, 18 e 20 lett. c) della legge n. 47/85. Contestualmente l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'IRES sul maggior reddito cosi' determinato, nonche' l'IRAP sul conseguente maggior valore della produzione. Con gli stessi avvisi di accertamento l'ufficio ha mosso ulteriori contestazioni, che si riportano per mera completezza espositiva in quanto relative a questioni su cui i dubbi di costituzionalita' avanzati non appaiono rilevanti. Sul presupposto che il complesso immobiliare costruito e negoziato costituisca un complesso turistico-alberghiero, illegittimamente frazionato, e non un gruppo di singole unita' abitative, l'Agenzia delle Entrate ha rideterminata l'IVA sulla base dell'aliquota ordinaria del 20% sulle fatture emesse per la vendita di ciascuna delle predette unita' immobiliari, contestando alla contribuente l'illegittima applicazione dell'IVA ridotta del 10% e di quella ulteriormente ridotta del 4% concessa agli acquirenti della prima casa. Uguale rideterminazione dell'IVA veniva effettuata (e per la stessa motivazione) anche sulle fatture passive dei fornitori. Infine l'ufficio, ravvisando la violazione dell'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633/72, ha contestato alla contribuente la illegittima detrazione dell'IVA relativa ad alcuni atti di recesso posti in essere, oltre un anno dopo la sottoscrizione del compromesso, da promettenti acquirenti non piu' interessati all'acquisto.

Contro gli avvisi predetti la societa' contribuente ha proposto separati ricorsi, distinti dai nn. 321, 322 e 323 del 2010 del RGR, successivamente riuniti. Con i gravami predetti la contribuente ha avanzato in primis la gia' richiamata eccezione di illegittimita' costituzionale e, sempre in via principale, l'errata interpretazione ed applicazione...

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