N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull' appello n. 2153/10 depositato il 10 novembre 2010 - avverso la sentenza n. 99/05/2009;

Emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verona proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Verona;

Controparte: Meneghello Claudia,Via Bron n. 512 - 37017 Lazise Verona;

Difeso da: Lucchese Tiziano Via Stella n. 19 - 37122 Verona VR.

Atti impugnati: avviso di accertamento n. 8360101001352007

IVA+IRPEF+IRAP 2004.

Letti gli atti;

udite le parti alla pubblica udienza fissata per la discussione;

udito in camera di consiglio il relatore dott. Giuseppe Caracciolo;

Ritenuto in fatto La commissione tributaria provinciale di Verona ha parzialmente accolto il ricorso della 'Mac Motors di' Meneghello Claudia' avverso avviso di accertamento concernente IVA - IRPEF IRAP per l'anno d'imposta 2004, e cio' in relazione ai recuperi ad imposizione diversi da quello concernente il disconoscimento dell'IVA detratta (in relazione alla quale ultima il provvedimento di accertamento e' rimasto invece confermato).

Con il predetto avviso l'Agenzia -sulla premessa che la ditta Mac Motors avesse partecipato (nella qualita' di 'buffer', e cioe' di filtro solo apparentemente regolare) ad un sistema di illecita e fraudolenta evasione dell'IVA, realizzato attraverso un complesso meccanismo di transazioni economiche intracomunitarie concernenti il commercio di autovetture e concretizzantesi nella emissione di fatture (percio' definite 'soggettivamente inesistenti') correlate a fittizi passaggi di merce (comunque, effettivamente importata) e finalizzate a consentire che uno degli anelli della catena di passaggi ottenesse (di fatto) di evadere l'obbligo di versamento dell'imposta - aveva non soltanto disconosciuto la detrazione dell'IVA portata dalle fatture pervenute ma - anche recuperato ad imposizione i costi sostenuti per l'acquisto delle autovetture (oltre ad imporre comunque il versamento dell'IVA esposta nelle fatture emesse) ed infine recuperato a tassazione il compenso che la ditta aveva verosimilmente incassato per la sua partecipazione al meccanismo fraudolento.

L'impugnazione dell'anzidetto provvedimento da parte della ditta contribuente e' stata accolta dall'adita Commissione Provinciale di Verona - per la parte di cui si e' detto - con l'argomento che (pur pacifica la partecipazione della Mac Motors al meccanismo fraudolento, della cui natura quest'ultima non avrebbe potuto non rendersi conto, atteso il ruolo che vi svolgevano le ditte fornitrici degli autoveicoli e la propria notevole esperienza nel settore commerciale in questione, e percio' data per pacificamente indebita la detrazione dell'IVA corrisposta) non poteva considerarsi legittima la pretesa di precludere la detrazione dei costi (pacificamente sostenuti), siccome l'art. 14 comma 4-bis della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 concerne le sole 'attivita' di per se' illecite....ma non una normale attivita' commerciale', atteso che lo scopo di evadere le imposte non rende criminosa l'intera attivita', che rimane lecita.

Si e' doluta di - questa pronuncia l'Agenzia delle Entrate, avanti a questa Commissione Regionale, per la violazione del disposto dell'art.14 dianzi menzionato (che, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa, come gia' modificata dall'art. 2 della legge n. 289/2002, prevede: 'Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti') evidenziando che la condotta tenuta dalla Mac Motor attraverso la sua titolare Meneghello Claudia), consistita nella sua consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento, deve essere sussunta nella fattispedie prevista e punita dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 relativa all'utilizzo, mediante indicazione nelle dichiarazioni annuali e con il fine di evasione dell'imposta sul reddito, di fatture emesse per operazioni inesistenti, condotta per la quale la Meneghello era stata infatti indagata in procedimento penale ancora pendente.

Richiedere, a questo proposito, che lo stesso costo sostenuto debba integrare la funzione di strumento del reato (come in sostanza aveva ritenuto il primo giudice), avrebbe significato - secondo l'appellante Agenzia - distorcere il chiaro significato della norma dianzi trascritta, a mente della quale e' sufficiente che i costi disconoscibili siano 'riconducibili' alla condotta criminosa, e percio' correlati con quella, ma non necessariamente frutto o strumento del reato.

La finalita' sanzionatoria della norma in questione - posta a presidio dell'attivita' di prevenzione delle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto - precluderebbe, quindi, ogni indagine circa la correlazione tra costo e reato.

All'esito di dette considerazioni, l'Agenzia appellante ha chiesto a questa Commissione di riformare la decisione di primo grado e (per vero, implicitamente) di dichiarare non detraibili ai fini delle imposte dirette costi connessi con il menzionato reato, quali indicati nel provvedimento impositivo.

Costituendosi in giudizio, la Mac Motors ha non soltanto svolto difese ma anche interposto appello incidentale con cui ha contestato che vi fossero elementi probatori idonei a acclarare l'attiva o soltanto consapevole partecipazione di essa Mac Motors alla macchinazione fraudolenta, con la conseguente positiva esistenza delle fatture passive annotate e di quelle correlativamente emesse e l'ineludibile diritto alla detrazione dell'IVA.

L'appellante incidentale ha pure riproposto tre argomenti di impugnazione del provvedimento impositivo, sulla premessa che il giudice di primo grado ne aveva eluso l'esame.

Espletata la pubblica udienza ed udite le parti, la commissione riunita in camera di consiglio - si e' riservata di deliberare a mente dell'art. 35 comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

Considerato in diritto La commissione ritiene di non poter adottare alcuna decisione senza avere prima sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 14 comma 4-bis della legge 537 del 1993. Si tratta di' questione che e' gia' stata proposta innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di data 11.11.2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Terni , ma la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilita' con provvedimento del 3.3.2011 n.73, sicche' occorre tornare a proporla ai fini di un nuovo esame.

  1. Sulla rilevanza della questione prospettata.

    Prima di esporre gli argomenti a sostegno del dubbio di non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 4-bis della legge n. 537 del 1993 (nella versione attualmente vigente, identica a quella vigente all'epoca dei fatti) la Commissione reputa necessario indagarne la rilevanza ai fini della soluzione della...

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