ORDINANZA 21 dicembre 2023 - Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. (Ordinanza n. 165). (24A01754)

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la

ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica

dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni

Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del succitato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive proroghe, che dispone che: «Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato»

Visto l'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 con il quale e' stata disposta l'acquisizione a titolo oneroso, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, di unita' immobiliari ad uso abitativo agibili da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F

Considerato che l'art. 5 della OCDPC n. 510 del 27 febbraio 2018 e l'art. 1 della OCDPC n. 538 del 10 agosto 2018 hanno autorizzato, rispettivamente il Comune di Tolentino e i Comuni di Pieve Torina ed Amandola a realizzare in luogo delle SAE nei propri territori unita' abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che al momento degli eventi sismici dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa

Considerato che l'art. 4 della OCDPC n. 553 del 31 ottobre 2018 e l'art. 2 della OCDPC n. 581 del 15 marzo 2019 hanno autorizzato, rispettivamente, i Comuni di Monterinaldo e Falerone a porre in essere interventi edilizi funzionali a rendere abitabili immobili di proprieta' pubblica finalizzati a contrastare il disagio abitativo in luogo delle SAE

Ritenuto che anche per le forme di assistenza abitativa alternative alle SAE relative ad immobili acquisiti ai sensi del decreto legge numero 8 del 2017, ad immobili realizzati ai sensi delle citate OCDPC n. 510 del 2018, 553 del 2018, 538 del 2018, 581 del 2019 o immobili comunque messi a disposizione dai Comuni o da altri soggetti pubblici nonche' ai MAPRRE si debba applicare la medesima disciplina prevista per le SAE in merito alla presentazione nei termini della domanda della per la ricostruzione

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione

Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT