LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Coming into Force24 Dicembre 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/12/23/19G00163/ORIGINAL
Published date23 Dicembre 2019
Enactment Date12 Dicembre 2019
Official Gazette PublicationGU n.300 del 23-12-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 dicembre 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

Art. 1-ter. (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche' ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:

"1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di personale di societa' in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attivita' tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformita' alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento"

.

All'articolo 2:

al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

0a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,";

2) alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

3) alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

0b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo puo' essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalita' disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"

;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"

;

al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e universitari», al secondo periodo, la parola: «Detti» e' sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti» e, al terzo periodo, le parole: «non puo' essere mutata» sono sostituite dalle seguenti: «deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita'»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"

.

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

"12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purche' compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".

Art. 2-ter. (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il commissario straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020"

.

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso articolo 12-bis:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «al fine di acquisire» sono inserite le seguenti: «, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e», le parole: «permesso a costruire» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di costruire» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista puo' limitarsi ad attestare, in luogo della conformita' edilizia e urbanistica, la sola conformita' dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attivita' di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformita' urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilita' da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione

;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unita' strutturali destinate ad attivita' produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 e' concesso secondo il seguente ordine di priorita':

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita'...

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