ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2011 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3952). (11A10187)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilita', in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non e' stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010» e la nota del Commissario delegato Presidente della regione Toscana del 23 giugno 2011;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del Presidente del Consiglio dei ministri n. n. 3704 del 17 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della regione Toscana e' confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del...

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