DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell''assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell''infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell''articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tale modo la precedente organizzazione modulare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curricolo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 12 febbraio 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Previsioni generali

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunita' di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita' poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicata e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

(GUUE).

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:

Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio

2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed...

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