DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004 - Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata a utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2005. (Deliberazione n. 233/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 dicembre 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visti

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita del l'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato; la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04; la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2004, n. 98/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04 (di seguito: deliberazione n. 135/04); la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04 (di seguito la deliberazione n. 211/04); la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 212/04; la circolare dell'Autorita' alle imprese distributrici del 29 settembre 2004, prot. n. PB/M04/3511/pb; la comunicazione di Ferderenergia in data 8 ottobre 2004, prot.

549/GZ-EF/pd, ricevuta dall'Autorita' in data 11 ottobre 2004, prot.

autorita' n. 022134; Considerato che

ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005; ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica la compatibilita' delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato; con la deliberazione n. 211/04 l'Autorita' ha definito i criteri per la perequabilita' delle opzioni ulteriori domestiche che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica; ai sensi del comma 3 della medesima deliberazione n. 211/04, i termini di cui al comma 4.3 del testo integrato, relativamente all'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche proposte dalle imprese...

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