DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 244 - Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Coming into Force12 Luglio 2001
Enactment Date09 Maggio 2001
Published date27 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/27/001G0299/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.147 del 27-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Sentita l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia e del gas;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;

  2. Autorita', l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge;

  3. Collegio, il presidente e i membri dell'Autorita';

  4. Uffici, le unita' organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge e successive modificazioni e integrazioni;

  5. Provvedimenti individuali, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati;

  6. Bollettino, il bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge;

  7. Utenti, i destinatari di un servizio di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni;

  8. Consumatori, gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione;

  9. Esercenti, i soggetti che producono, importano, esportano, trasmettono, trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;

  10. Associazioni di utenti o consumatori, ogni forma di organizzazione di utenti o consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della legge.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. L'Autorita', qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale.

Art 3.

Impulso al procedimento

  1. L'Autorita' esercita d'ufficio le competenze previste dalla legge.

  2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di utenti o consumatori, che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorita', dopo che l'esercente interessato ha risposto allo stesso atto preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo e' effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. Il termine di trenta giorni per la presentazione del reclamo, dell'istanza o della segnalazione all'Autorita' decorre dalla data della ricevuta o dell'avviso di ricevimento. L'atto puo' essere presentato contestualmente all'esercente e all'Autorita' nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili.

  3. Gli atti di cui al comma 2 sono redatti in conformita' ai modelli approvati dall'Autorita' e contengono almeno i seguenti elementi:

    1. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante;

    2. indicazione della sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 1, lettera j), quando l'istante e' un'associazione;

    3. indicazione dell'esercente e del contratto cui l'atto si riferisce;

    4. descrizione dell'irregolarita' lamentata con gli eventuali elementi di prova;

    5. ragione che eventualmente giustifica la presentazione all'Autorita' contestualmente alla presentazione all'esercente.

  4. All'atto di cui al comma 2 e' allegata copia della ricevuta o dell'avviso di ricevimento o della risposta dell'esercente. Sono allegate, altresi', l'eventuale documentazione atta a comprovare l'irregolarita' e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa.

  5. L'Autorita', qualora lo ritenga utile, puo' invitare gli autori dell'atto di cui al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente la propria posizione. Delle dichiarazioni e' redatto verbale.

  6. Quando l'atto di cui al comma 2 e' irregolare o incompleto, gli uffici ne danno comunicazione all'istante entro quindici giorni, specificandone le ragioni ed assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento.

  7. Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorita', ovvero se non e' rispettato il termine per la regolarizzazione o il completamento o se l'istanza e' stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di quest'ultima e' data comunicazione ai soggetti direttamente interessati.

Art 4.

Avvio del procedimento

  1. Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorita' per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.

  2. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali gia' acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale puo' prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui puo' essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento.

  3. La decisione di avvio del procedimento e' comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento...

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