IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Sentita l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia e del gas;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Autorita', l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge;
Collegio, il presidente e i membri dell'Autorita';
Uffici, le unita' organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge e successive modificazioni e integrazioni;
Provvedimenti individuali, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati;
Bollettino, il bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge;
Utenti, i destinatari di un servizio di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni;
Consumatori, gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione;
Esercenti, i soggetti che producono, importano, esportano, trasmettono, trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;
Associazioni di utenti o consumatori, ogni forma di organizzazione di utenti o consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della legge.