CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 16090 - Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonche' dei ciechi civili
Le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289 - recanti "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - hanno previsto rispettivamente agli articoli 1 e 40 la possibilita', per le sotto elencate categorie di invalidi, di usufruire di accompagnatori del servizio civile, individuati negli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e nei volontari in servizio civile previsti dalla legge 31 marzo 2001, n. 64.
In particolare, in base alle citate disposizioni, possono beneficiare di accompagnatori del servizio civile
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pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; B) grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; C) pensionati di guerra affetti da invalidita' specificate nella tabella E del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare; D) invalidi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili", che svolgano un'attivita' lavorativa o sociale ovvero abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
La legge n. 288/2002 ha altresi' previsto che - a decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti all'assegnazione degli accompagnatori non provvedano, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, a destinare al richiedente il giovane - ai grandi invalidi, che siano affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2 e A-bis della citata tabella E e che fruiscano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, di un accompagnatore militare o del servizio civile, compete, in sostituzione, un assegno mensile pari a Euro 878 per dodici mensilita'.
Inoltre la legge sopra citata ha rimesso ad un decreto interministeriale il compito di accertare, entro il 30 aprile 2003, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore nonche' di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni...
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