CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 16090 - Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonche' dei ciechi civili

Le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289 - recanti "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - hanno previsto rispettivamente agli articoli 1 e 40 la possibilita', per le sotto elencate categorie di invalidi, di usufruire di accompagnatori del servizio civile, individuati negli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e nei volontari in servizio civile previsti dalla legge 31 marzo 2001, n. 64.

In particolare, in base alle citate disposizioni, possono beneficiare di accompagnatori del servizio civile

  1. pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; B) grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; C) pensionati di guerra affetti da invalidita' specificate nella tabella E del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare; D) invalidi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili", che svolgano un'attivita' lavorativa o sociale ovvero abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.

La legge n. 288/2002 ha altresi' previsto che - a decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti all'assegnazione degli accompagnatori non provvedano, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, a destinare al richiedente il giovane - ai grandi invalidi, che siano affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2 e A-bis della citata tabella E e che fruiscano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, di un accompagnatore militare o del servizio civile, compete, in sostituzione, un assegno mensile pari a Euro 878 per dodici mensilita'.

Inoltre la legge sopra citata ha rimesso ad un decreto interministeriale il compito di accertare, entro il 30 aprile 2003, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore nonche' di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni...

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