LEGGE 21 febbraio 1989, n. 99 - Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria

Coming into Force04 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/20/089G0092/CONSOLIDATED/20030213
Enactment Date21 Febbraio 1989
Published date20 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalita' di cui all'articolo 2.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 2.
  1. I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, - esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) gia' compresi nella legge 7 febbraio 1979, n. 59 - sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui all'articolo 1 sull'originale dell'atto del quale e' richiesta la copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, sui libri o sui registri dei quali e' chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

  2. I diritti sono riscossi esclusivamente mediante l'applicazione di marche quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione; in tal caso la marca e' composta di due parti, madre e figlia, delle quali la prima si applica sull'originale dell'atto o sull'istanza ovvero sulla nota conservata in cancelleria e la seconda si applica sulla copia dell'atto o sul certificato.

  3. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento mediante il timbro dell'ufficio, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate, e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 3.
  1. Gli importi dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 sono cosi' determinati:

    1. diritti di cui ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi;

    2. diritti di cui ai numeri 5) e 12) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, rispettivamente lire 5.000 e lire 8.000;

    3. diritti di cui al numero 13) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:

    1) diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali ed amministrativi, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

    2) diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella B allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

  2. Per l'autenticazione di copia di atti o di certificati di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, predisposti dai richiedenti, e' dovuto soltanto il diritto di certificazione di conformita'.

  3. Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla meta'.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 4.
  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilita' nei vari uffici, per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non piu' utilizzati e per il versamento delle somme residue.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 5.
  1. Le modalita' per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti in camera di consiglio, fatte salve le esenzioni disposte con legge, nella misura indicata per i procedimenti speciali di cui alla lettera e), numero 3), della tabella C allegata alla presente legge.

  2. Nei procedimenti di cui al comma 1, per tutte le eventuali fasi successive al provvedimento richiesto con il ricorso introduttivo l'imposta di bollo ed i diritti di cancelleria si corrispondono dalla parte interessata rispettivamente mediante predisposizione dei fogli necessari ed applicazione delle marche od effettuazione di versamento in conto corrente postale dei relativi importi. A diretto carico della parte medesima e' altresi' ogni altra eventuale spesa necessaria...

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