LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59 - Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

Coming into Force13 Marzo 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/26/079U0059/ORIGINAL
Enactment Date07 Febbraio 1979
Published date26 Febbraio 1979
Official Gazette PublicationGU n.56 del 26-02-1979
Capo I DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO E DELLE ATTIVITA' DELLE PARTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 2.

I diritti di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonche' il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

Nulla e' innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

Art 2.

L'articolo 31 della tariffa, di cui all'allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:

Art 3.

L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:

" Art. 134 - (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali...

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