La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1984 PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI